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Roma, 14 marzo 2017
Circolare n. 58/2017
Oggetto: Notizie in breve.
Lavoro
– Lavoratori extracomunitari - Quota di ingresso 2017 – Il Governo ha fissato in 13.850 unità
la quota di ingresso di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. Le aziende interessate all’assunzione
dei suddetti lavoratori dovranno presentare in via telematica a partire dal 20
marzo p.v. apposita domanda al Ministero dell’Interno tramite il sito www.interno.gov.it;
le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione. - D.P.C.M. 13.2.2017, su G.U. n. 60
del 13.3.2017 - Circ. Min. Interno e Min. Lavoro n. 902 dell’8.3.2017.
Prezzo gasolio auto al 13 marzo 2017 (fonte Ministero
Sviluppo Economico)
euro/litro
Prezzo
al netto |
Accisa |
Iva |
Prezzo
al consumo |
Variazione
da |
Variazione
da |
0,531 |
0,617 |
0,253 |
1,402 |
- 0,002 |
+
0,010 |
Fabio |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 26/2016
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Codirettore |
Allegati due |
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Lc/lc |
© |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2017
Programmazione transitoria
dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non
comunitari nel territorio dello Stato,
per l'anno 2017.
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta:
Art. 1
1. A titolo di
programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non comunitari
per l'anno 2017, sono ammessi in
Italia,
per motivi di
lavoro subordinato stagionale e non stagionale
e di
lavoro
autonomo, i
cittadini non comunitari
entro una quota
complessiva massima di
30.850 unita'.
Art. 2
1. Nell'ambito della
quota massima indicata
all'art. 1, sono
ammessi in Italia, per
motivi di lavoro subordinato non stagionale
e
di lavoro
autonomo, i cittadini non comunitari
entro una quota
di
13.850 unita'.
2. Nell'ambito della
quota indicata al comma
1, sono ammessi
in
Italia 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero,
che abbiano
completato programmi di formazione
ed istruzione nei
Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del
decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
3. E' consentito inoltre
l'ingresso in Italia per motivi di lavoro
subordinato non stagionale
e di lavoro autonomo, nell'ambito
della
quota indicata al
comma 1, di 100 lavoratori di origine italiana
per
parte di almeno uno
dei genitori fino al terzo grado in linea diretta
di ascendenza,
residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
4. Nell'ambito della
quota prevista al comma 1, e' autorizzata la
conversione in permessi di
soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 5.750 permessi di
soggiorno per lavoro stagionale;
b) 4.000 permessi di
soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale;
c) 500 permessi di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo
rilasciati ai cittadini di
Paesi terzi da
altro Stato membro
dell'Unione europea.
5. E' inoltre autorizzata, nell'ambito della
quota indicata al
comma 1, la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro
autonomo
di:
a) 500 permessi di
soggiorno per studio, tirocinio e/o
formazione
professionale;
b) 100 permessi di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
rilasciati ai cittadini di
Paesi terzi da
altro Stato membro
dell'Unione europea.
Art. 3
1. E' consentito l'ingresso
in Italia per
motivi di lavoro
autonomo, nell'ambito
della quota prevista all'art. 2,
comma 1, di
2.400 cittadini non comunitari residenti
all'estero, appartenenti
alle seguenti
categorie :
a) imprenditori che
intendono attuare un piano di
investimento di
interesse per l'economia
italiana, che preveda l'impiego di risorse
proprie non inferiori
a 500.000 euro e provenienti da
fonti lecite,
nonche' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che
intendono esercitare professioni
regolamentate o vigilate,
oppure non regolamentate ma rappresentate a
livello nazionale
da associazioni iscritte
in elenchi tenuti
da
pubbliche
amministrazioni;
c) titolari di cariche
societarie di amministrazione e di controllo
espressamente previsti dal
decreto interministeriale 11 maggio 2011,
n. 850;
d) artisti di
chiara fama o
di alta e
nota qualificazione
professionale, ingaggiati da
enti pubblici o privati, in presenza dei
requisiti espressamente
previsti dal decreto
interministeriale 11
maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri
che intendono costituire imprese «start-up
innovative» ai sensi della
legge 17 dicembre
2012, n. 221, in
presenza dei requisiti
previsti dalla stessa
legge e che
sono
titolari di un rapporto
di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
Art. 4
1. Nell'ambito della
quota massima indicata
all'art. 1, sono
ammessi in Italia per
motivi di lavoro subordinato
stagionale nei
settori agricolo e
turistico-alberghiero, i cittadini non
comunitari
residenti all'estero
entro una quota di 17.000 unita'.
2. La quota indicata al
comma 1 del presente
articolo riguarda i
lavoratori
subordinati stagionali
non comunitari cittadini
di
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di
Corea),
Costa
d'Avorio, Egitto,
Etiopia, Ex Repubblica
Jugoslava di
Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali,
Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger,
Nigeria, Pakistan,
Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan,
Tunisia, Ucraina.
3. Nell'ambito della
quota indicata al
comma 1 del
presente
articolo, e' riservata una quota di 2.000 unita'
per i lavoratori non
comunitari, cittadini dei
Paesi indicati al comma
2, che abbiano
fatto ingresso in
Italia per prestare lavoro
subordinato stagionale
almeno una volta nei
cinque anni precedenti e per i quali
il datore
di lavoro
presenti richiesta di nulla osta pluriennale
per lavoro
subordinato stagionale.
Art. 5
I termini per la
presentazione delle domande ai sensi del presente
decreto decorrono:
a) per le categorie dei lavoratori non comunitari
indicate agli
articoli 2 e 3, dalle
ore 9,00 del settimo giorno
successivo alla
data di
pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
Italiana;
b) per i lavoratori non
comunitari stagionali previsti all'art.
4,
dalle ore 9,00 del
quindicesimo giorno successivo
alla data di
pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Art. 6
1. Le quote per lavoro
subordinato, stagionale
e non stagionale,
previste dal
presente decreto, sono
ripartite dal Ministero
del
lavoro e delle
politiche sociali tra le Direzioni territoriali
del
lavoro, le Regioni e
le Province autonome.
2. Trascorsi novanta giorni
dalla data di
pubblicazione del
presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana,
qualora il Ministero
del lavoro e delle
politiche sociali rilevi
quote significative
non utilizzate tra quelle previste
dal presente
decreto, puo' effettuarne una diversa suddivisione sulla base
delle
effettive necessita' riscontrate
nel mercato del
lavoro, fermo
restando il limite
massimo complessivo indicato all'art. 1.
3. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 34, comma 7, del
decreto
del
Presidente della
Repubblica 31 agosto
1999, n. 394
con
riferimento
alla redistribuzione della
quota di lavoratori
non
comunitari formati
all'estero prevista dall'art. 2, comma 2.
Art. 7
Le disposizioni
attuative relative
all'applicazione del presente
decreto
saranno definite,
in un'ottica di
semplificazione, con
apposita
circolare congiunta
del Ministero dell'interno
e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero
degli affari esteri
e della cooperazione internazionale.
Roma, 13 febbraio 2017
p. Il Presidente
del
Consiglio dei ministri
La
Sottosegretaria di Stato
Boschi
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017
Ufficio controllo atti P.C.M.
Ministeri giustizia e affari
esteri,
reg.ne prev. n. 497