Circolare n.58/2017

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Roma, 14 marzo 2017

 

Circolare n. 58/2017

 

Oggetto: Notizie in breve.

 

Lavoro – Lavoratori extracomunitari - Quota di ingresso 2017 – Il Governo ha fissato in 13.850 unità la quota di ingresso di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. Le aziende interessate all’assunzione dei suddetti lavoratori dovranno presentare in via telematica a partire dal 20 marzo p.v. apposita domanda al Ministero dell’Interno tramite il sito www.interno.gov.it; le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione. - D.P.C.M. 13.2.2017, su G.U. n. 60 del 13.3.2017 - Circ. Min. Interno e Min. Lavoro n. 902 dell’8.3.2017.

 

Prezzo gasolio auto al 13 marzo 2017 (fonte Ministero Sviluppo Economico)

euro/litro

Prezzo al netto
delle imposte

Accisa

Iva

Prezzo al

consumo

Variazione da
settimana prec.

Variazione da
inizio anno

0,531

0,617

0,253

1,402

- 0,002

+ 0,010

 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 26/2016

Codirettore

Allegati due

 

Lc/lc

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G.U. n. 60 del 13.3.2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2017 

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non

comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2017.

 

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

                               Decreta:

 

                               Art. 1

  1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei

lavoratori non comunitari per l'anno 2017, sono  ammessi  in  Italia,

per motivi di lavoro subordinato stagionale e  non  stagionale  e  di

lavoro  autonomo,  i  cittadini  non  comunitari  entro   una   quota

complessiva massima di 30.850 unita'.

 

                               Art. 2

  1. Nell'ambito  della  quota  massima  indicata  all'art.  1,  sono

ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale  e

di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari  entro  una  quota  di

13.850 unita'.

  2. Nell'ambito della quota indicata al comma  1,  sono  ammessi  in

Italia 500 cittadini stranieri non comunitari  residenti  all'estero,

che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione  nei

Paesi d'origine ai sensi dell'art.  23  del  decreto  legislativo  25

luglio 1998, n. 286.

  3. E' consentito inoltre l'ingresso in Italia per motivi di  lavoro

subordinato non stagionale e di lavoro  autonomo,  nell'ambito  della

quota indicata al comma 1, di 100 lavoratori di origine italiana  per

parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta

di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

  4. Nell'ambito della quota prevista al comma 1, e'  autorizzata  la

conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

  a) 5.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

  b) 4.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione

professionale;

  c) 500 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo  periodo

rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro

dell'Unione europea.

  5. E' inoltre autorizzata,  nell'ambito  della  quota  indicata  al

comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro  autonomo

di:

  a) 500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio  e/o  formazione

professionale;

  b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo,

rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro

dell'Unione europea.

 

                               Art. 3

  1.  E'  consentito  l'ingresso  in  Italia  per  motivi  di  lavoro

autonomo, nell'ambito della quota prevista all'art. 2,  comma  1,  di

2.400 cittadini non  comunitari  residenti  all'estero,  appartenenti

alle seguenti categorie :

  a) imprenditori che intendono attuare un piano di  investimento  di

interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego  di  risorse

proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da  fonti  lecite,

nonche' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

  b)  liberi  professionisti  che  intendono  esercitare  professioni

regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a

livello nazionale da  associazioni  iscritte  in  elenchi  tenuti  da

pubbliche amministrazioni;

  c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo

espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio  2011,

n. 850;

  d)  artisti  di  chiara  fama  o  di  alta  e  nota  qualificazione

professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei

requisiti espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11

maggio 2011, n. 850;

    e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up

innovative» ai sensi  della  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  in

presenza dei  requisiti  previsti  dalla  stessa  legge  e  che  sono

titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

 

                               Art. 4

  1. Nell'ambito  della  quota  massima  indicata  all'art.  1,  sono

ammessi in Italia per motivi di  lavoro  subordinato  stagionale  nei

settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non  comunitari

residenti all'estero entro una quota di 17.000 unita'.

  2. La quota indicata al comma 1 del presente  articolo  riguarda  i

lavoratori  subordinati  stagionali  non  comunitari   cittadini   di

Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea  (Repubblica  di  Corea),

Costa  d'Avorio,  Egitto,  Etiopia,  Ex   Repubblica   Jugoslava   di

Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India,  Kosovo,  Mali,

Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro,  Niger,  Nigeria,  Pakistan,

Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

  3. Nell'ambito  della  quota  indicata  al  comma  1  del  presente

articolo, e' riservata una quota di 2.000 unita' per i lavoratori non

comunitari, cittadini dei Paesi indicati  al  comma  2,  che  abbiano

fatto ingresso in Italia per prestare lavoro  subordinato  stagionale

almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali  il  datore

di lavoro presenti richiesta di nulla  osta  pluriennale  per  lavoro

subordinato stagionale.

 

                               Art. 5

  I termini per la presentazione delle domande ai sensi del  presente

decreto decorrono:

  a) per le categorie dei lavoratori  non  comunitari  indicate  agli

articoli 2 e 3, dalle ore 9,00 del  settimo  giorno  successivo  alla

data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica Italiana;

  b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all'art.  4,

dalle ore 9,00  del  quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di

pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica Italiana.

 

                               Art. 6

  1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale  e  non  stagionale,

previste dal presente  decreto,  sono  ripartite  dal  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali tra le  Direzioni  territoriali  del

lavoro, le Regioni e le Province autonome.

  2.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del

presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana,

qualora il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  rilevi

quote significative non utilizzate tra quelle previste  dal  presente

decreto, puo' effettuarne una diversa suddivisione sulla  base  delle

effettive  necessita'  riscontrate  nel  mercato  del  lavoro,  fermo

restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 1.

  3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7,  del  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.   394   con

riferimento  alla  redistribuzione  della  quota  di  lavoratori  non

comunitari formati all'estero prevista dall'art. 2, comma 2.

 

                               Art. 7

  Le disposizioni attuative relative  all'applicazione  del  presente

decreto  saranno  definite,  in  un'ottica  di  semplificazione,  con

apposita  circolare  congiunta  del  Ministero  dell'interno  e   del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il  Ministero

degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

    Roma, 13 febbraio 2017

 

                                               p. Il Presidente      

                                          del Consiglio dei ministri 

                                          La Sottosegretaria di Stato

                                                    Boschi           

 

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,

reg.ne prev. n. 497